©2024 SoftLine Srl All Right Reserved

Tel. (+39) 02 70 63 83 26

info@softline.it amministrazione@pec.softlinesrl.com

P. IVA/VAT: IT12299030150

CONTATTI Privacy Policy  

La Tari nel 2021

La Tari nel 2021
18 Ottobre 2021 softline

La TARI, tassa sui rifiuti, è il tributo introdotto con la legge di stabilità del 2014 per provvedere all’integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei servizi urbani e viene determinata su base annuale. Il gettito derivante dalla tariffa è doverosamente correlato al costo sostenuto dal Comune per la fornitura del servizio ai contribuenti.

Automezzo rifiuti in discarica

Non uno, ma due modelli di tariffa

Risale al “decreto Ronchi” e non è stata ancora risolta la convivenza tra i due modelli di tariffa di fatto vigenti in Italia, quello presuntivo e quello puntuale.

Il modello presuntivo (anche sistema a coefficienti o metodo normalizzato) trae origine dall’assunto che sia possibile identificare coefficienti medi  sulla base di parametri stabiliti, e utilizza tali coefficienti per il calcolo della bolletta. I parametri utilizzati sono la superficie dell’utenza e il numero di occupanti o, nel caso di utenze di tipo attività, il tipo di attività esercitata.

Il modello puntuale, noto anche come tariffa corrispettiva o Tarip, appunto Tari puntuale, “lega” invece una parte della tariffa, la quota variabile, alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti dall’utenza nel periodo di riferimento.

Se il primo modello appare, a una prima analisi, di più facile applicazione, perché non richiede l’associazione tra rifiuto conferito e soggetto conferitore, risulta però inadeguato a rappresentare realisticamente le variazioni, particolarmente quelle che si trovano agli estremi della curva gaussiana. In definitiva, i suoi limiti intrinseci impediscono l’applicazione del corollario europeo “chi più inquina più paga”. Ciononostante, la Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito la legittimità di tale modello.

Il modello puntuale, di contro, appare intrinsecamente “giusto”, poiché commisura realmente l’entità della bolletta alla quantità di rifiuto conferito. Questa sua equità percepita determina, nell’esperienza comune, un comportamento più virtuoso del cittadino contribuente che è meglio disposto a pagare una bolletta che sente adeguata ed è maggiormente attento a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, attuando comportamenti in direzione di una più corretta differenziazione del rifiuto. D’altronde è innegabile che, nella fase di avviamento, la necessità di associare conferito e conferitore, comporti adeguamenti e spese per l’ente riscossore.

A oggi, nonostante gli operatori del settore spingano in direzione del modello puntuale, nel nostro Paese si deve riscontrare un forte predominio del sistema a coefficienti.

Gli elementi componenti della tariffa

Nella TARI si distinguono una quota fissa (QF) e una quota variabile (QV).

  • La quota fissa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del costo del servizio. È calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’immobile per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso, oppure per il coefficiente relativo all’attività svolta qualora ci si trovi a determinare l’importo per un’attività.
  • La quota variabile copre i costi di gestione del servizio. Nel sistema a coefficienti (“metodo normalizzato”) è pari al coefficiente determinato in base al numero di occupanti l’immobile. Nel caso di utenze non domestiche, si fa ricorso a un coefficiente basato sul tipo di attività svolta e moltiplicato per la superficie dell’utenza.
  • Qualora sia adottato il sistema puntuale, la quota variabile è invece rapportata al numero, al peso o al volume degli effettivi conferimenti, a concreta applicazione del principio europeo “chi più inquina più paga”.

Occorre precisare che, nel variegato ambito delle realtà locali, la classificazione appena proposta non appare sempre così netta. Esistono sistemi misti nei quali una parte della QV è determinata in base al metodo normalizzato e un’altra parte è calcolata sulla base del sistema puntuale. A proposito di quest’ultimo, va segnalato che esistono comuni che lo applicano in maniera “spuria”, per esempio stabilendo su base presuntiva quantitativi minimi di conferimenti che verranno comunque applicati a tutte le utenze. Le variazioni introdotte dagli enti riscossori nei loro regolamenti (sistemi a premi per utenze virtuose, riduzioni e maggiorazioni, soglia di conferimenti che vengono considerati gratuiti) sono davvero numerose.

Inoltre, rileva la novità introdotta con Dl 41/2021, che disciplina la possibilità per le attività di ottenere la riduzione della quota variabile con avvio al recupero di rifiuti urbani per il tramite di soggetti diversi dal gestore pubblico.

Bidoni per la raccolta differenziata del vetro

Soggetti obbligati al pagamento della Tari

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La base per il calcolo è rappresentata dalla superficie calpestabile di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, escluse le parti comuni, secondo la definizione che ne dà l’art. 1117 del codice civile. Sono invece sempre tassate le aree utilizzate per attività economiche.

Al pagamento sono obbligati in solido tutti gli occupanti o detentori dell’immobile. È pacifico che il conduttore, quando parte di un contratto di locazione di durata superiore ai 6 mesi, sia l’obbligato in luogo del proprietario. La determinazione dell’importo in bolletta è a carico dell’ente impositore: pertanto è da considerarsi priva di fondamento l’ipotesi che il versamento vada effettuato dal contribuente in autoliquidazione.

La tariffa è commisurata all’anno solare, benché il pagamento possa essere frazionato in più scadenze. Per le occupazioni temporanee, ovvero che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è il Comune a disciplinare nel Regolamento le modalità di applicazione della Tari, in base a tariffa giornaliera commisurata alla tariffa annuale e maggiorata fino al 100%.

Il ruolo di Arera

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si è vista attribuire con legge 27 dicembre 2017, n. 205, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Per l’importanza del ruolo dell’Autorità, chiamata a “semplificare, standardizzare e regolare il settore” e quindi a ricoprire un ruolo di sintesi del quale gli operatori del settore sentono da lungo tempo l’esigenza, è opportuno elencare brevemente i principali provvedimenti assunti dal conferimento dell’incarico.

  • Con la delibera 225/2018 Arera avviava il procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti.
  • Con le delibere 443 e 444 del 2019 Arera ha inteso definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e, al contempo, fornire disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo anche la cosiddetta Carta della qualità. La delibera 443, inoltre, introduceva il MTR, ovvero il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti.
  • Con la delibera 158/2020, si prevedeva l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti in periodo di emergenza pandemica, mentre la Consultazione 189/2020 forniva orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, sempre in periodo emergenziale.
  • Con la delibera 238/2020 venivano introdotti elementi di flessibilità per i Comuni e per gli operatori, onde favorire l’uscita dalla fase emergenziale dovuta al Coronavirus.
  • Con la recente delibera 363/2021 Arera approva il metodo tariffario rifiuti (cosiddetto MTR-2) per il periodo 2022 – 2025.

Veicolo per raccolta rifiuti

La storia della Tariffa rifiuti in Italia

La Tari nel 2021 è ancora un'”incompiuta” in piena evoluzione. Nonostante l’intervento di Arera sia finalizzato a regolare e controllare il ciclo dei rifiuti, e nonostante la tariffa rifiuti in questa forma sia in vigore da quasi otto anni, molto c’è ancora da fare, soprattutto per rendere effettivo anche in Italia il principio europeo “chi più inquina  più paga”. Per meglio comprendere quanto sia lunga la storia della tariffa rifiuti in Italia e, al contempo, quanto modesti siano stati i cambiamenti, non sarà inutile un breve excursus storico che ne tratteggi i momenti salienti, utilizzando quali punti fermi i nominativi che il legislatore ha via via imposto alla tariffa.

Nel corso degli anni in Italia si sono succeduti i seguenti tributi finalizzati al finanziamento della raccolta dei rifiuti.

  1. TARSU introdotta con d.lgs 15 novembre 1993 n. 507
  2. TIA nata dal decreto Edoardo Ronchi, all’epoca Ministro dell’Ambiente, con D. L.g.s. n. 22/1997
  3. TARES introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “decreto salva Italia”)
  4. TARI in vigore a tutt’oggi, è stata introdotta il 27 dicembre 2013

La TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani)

Rappresenta la prima forma di regolazione. L’applicazione era già demandata ai Comuni, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed era destinata a finanziare anche il servizio di spazzamento delle strade pubbliche. Erano oggetto di raccolta i rifiuti domestici e gli assimilati, i rifiuti derivanti da attività economiche, artigianali e industriali, che una delibera comunale appunto assimilava per qualità a quelli domestici. Per la determinazione degli importi a carico dei singoli contribuenti veniva preso in considerazione un unico parametro, ovvero la superficie dei locali occupati e idonei alla produzione di detti rifiuti.

La TIA (tariffa di igiene ambientale)

Con la TIA vengono introdotti elementi di innovazione estremamente importanti nella gestione della raccolta e dello smaltimento del rifiuto solido urbano. Il decreto Ronchi, pilastro della disciplina per molti anni a venire, recepisce il principio comunitario “chi più inquina più paga” e introduce la distinzione tra quota fissa e quota varia, destinate alla copertura rispettivamente dei costi di esercizio (spazzamento delle strade e investimenti in opere) e della raccolta e smaltimento. La TIA assume inoltre la natura di tributo corrispettivo del servizio prestato, anche se in seguito disciplina e giurisprudenza oscilleranno a lungo sul punto. Infine con la TIA si prevede la possibilità di adottare forme di bollettazione basate sul quantitativo di rifiuto effettivamente conferito, la cosiddetta tariffa puntuale.

La TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ebbe vita brevissima: fu in vigore solo per l’anno 2013. L’elemento di novità era rappresentato da un’addizionale, pari a 30-40 centesimi al metro quadro, destinata a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La TARI (tassa sui rifiuti)

In vigore dal 2014, in origine era una componente dell’ormai abolita imposta unica comunale (IUC), insieme all’imposta municipale (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Caratteristica è la possibilità riservata alle imprese di avviare a recupero i rifiuti per il tramite di un operatore privato, dandone espressa comunicazione al gestore.

Le fasi della gestione della Tari

È abbastanza semplice individuare le varie fasi del ciclo della gestione dei rifiuti in ottica Tari, purché si abbia l’avvertenza di non considerarle cronologicamente sequenziali, poiché nella realtà si intersecano e sovrappongono. Sintetizzando, si possono elencare come segue:

  1. La raccolta, che naturalmente comprende anche l’avvio allo smaltimento e, nei casi in cui sia in vigore la tariffa puntuale, la “lettura” dei dispositivi che permettono l’identificazione del soggetto conferitore.
  2. La stesura e susseguente approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) che, in base alle disposizioni di Arera, deve essere redatto secondo il MTR.
  3. La redazione e  approvazione del Regolamento comunale. Questa operazione tuttavia non deve necessariamente essere ripetuta annualmente perché la vigenza di detto regolamento non è vincolata all’esercizio annuale.
  4. La redazione e susseguente approvazione in Consiglio Comunale della tariffa, eventualmente in base alla creazione e comparazione di vari scenari ipotetici (simulazioni).
  5. L’emissione delle bollette e il recapito ai destinatari. Questa è la fase nella quale gli operatori front-end sono chiamati a un impegno maggiore e vanno quindi preventivate azioni di rinforzo del personale.
  6. Acquisizione degli incassi. Le modalità operative tendono a essere piuttosto simili, a prescindere dalle modalità di pagamento adottate: addebito in conto corrente, F24, Pago PA, ecc. Si tratta sempre e comunque di operare attraverso uno scambio di file con il/i gestore/i degli incassi, p.es. circuito bancario o Poste Italiane.
  7. La riscossione forzata nei confronti dei contribuenti inadempienti, che può assumere diverse forme e sfociare nell’emissione di ingiunzioni.

Softline, insieme ai suoi partner, segue il cliente in tutte queste fasi del processo. Il nostro gestionale Wintarif è in grado di acquisire i dati delle letture generate nella fase di raccolta e di scambiare dati con i gestori degli incassi di cui al punto 6. Tutte le altre fasi sono totalmente integrate nella nostra piattaforma e il nostro personale è perfettamente formato nell’uso del gestionale, oltre a disporre di un’esperienza ormai pluridecennale nella gestione dei vari aspetti della Tari e del rapporto con il cliente.

 

 

 

 

0 Commenti

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*