È fissata al 31 maggio la scadenza per la scelta del gestore pubblico o privato da parte delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani
Il cosiddetto Decreto Ristori ha stabilito che la scelta delle utenze non domestiche in materia di gestione dei rifiuti urbani “deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno” (art.30 comma 5). Le attività economiche potranno quindi scegliere di avvalersi di gestori di loro gradimento per il conferimento dei rifiuti urbani. Il soggetto così individuato dovrà rilasciare un’attestazione che consentirà all’utenza non domestica di beneficiare dell’esenzione “dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” (art.3 comma 12 del D.L. 3 settembre 2020, n.116).
Le caratteristiche della comunicazione possono essere così sintetizzate:
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- deve essere rivolta al Comune se in vigore la tariffa a metodo presuntivo normalizzato, o al gestore del servizio rifiuti qualora si utilizzi la tariffa corrispettiva;
- la comunicazione ha valore almeno quinquennale, ma in un’unica direzione: qualora sia stato scelto il gestore privato, è possibile modificare la propria scelta ogni anno, anche prima che sia decorso il periodo di 5 anni;
- dal punto precedente si evince che la dichiarazione non debba essere ripetuta tutti gli anni, anzi un’interpretazione rigorosa della lettera della legge (“per un periodo non inferiore a cinque anni”) porterebbe a concludere che non debba essere reiterata che in caso di scelta differente rispetto a quella iniziale;
- la scadenza per la comunicazione è fissata al 31 maggio per tutti gli anni a venire.
Resta da stabilire quali possano essere le conseguenze di una mancata dichiarazione da parte dell’impresa, ente o libero professionista. In sede interpretativa sembrerebbe che tale omissione non debba comportare alcuna sanzione, ma semplicemente l’impossibilità di ottenere l’esenzione dalla corresponsione della quota variabile.
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